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Generale - Emissioni in Atmosfera
SPIEGAZIONI GENERALI - Parte V del dlgs 152/2006 "Emissioni in Atmosfera" Chi : Ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.152/2006, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/2006 alla Provincia.Come Le Ditte hanno l’obbligo di: - presentare domanda di autorizzazione per nuovi impianti e per modifiche di impianti esistenti ai sensi dell’art. 269 e dell’art. 275 con procedura ordinaria - comunicare le modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 269 comma 8 - comunicare i cambiamenti di ragione sociale Le Ditte hanno facoltà di: - comunicare la presenza di impianti/attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272 comma 1 - aderire alle autorizzazioni a carattere generale rilasciate dalla Provincia di Padova per particolari categorie di impianti/attività ai sensi dell’art. 272 comma 2 Chiarimenti 1 AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE per impianti ESISTENTI Ai sensi dell’art. 281 comma 1: - tutti gli impianti autorizzati ai sensi del DPR 203/88 in procedura ordinaria - tutti gli impianti che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 del DPR 203/88 ma non hanno mai ottenuto autorizzazione esplicita devono presentare domanda di autorizzazione (AGGIORNAMENTO) ai sensi dell’art. 269 entro i seguenti termini: - dal 28/04/2006 al 31/12/2010: impianti anteriori al 1988 - dal 01/01/2011 al 31/12/2014: impianti anteriori al 2006 ed autorizzati prima del 01/01/2000 - dal 01/01/2015 al 31/12/2018: impianti anteriori al 2006 ed autorizzati in data successiva al 31/12/1999 Ai sensi dell’art. 281 comma 4, gli impianti che ricadevano: - nell’allegato 1 del DPR 25/07/91 e che per effetto dell’entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/2006 sono tenuti ad ottenere una specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera - nell’allegato 2 del DPR 25/07/91 (ridotto inquinamento atmosferico e inquinamento atmosferico poco significativo), sia quelli già autorizzati sia quelli che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 e non hanno mai ottenuto un’esplicita autorizzazione devono presentare la richiesta di adesione all’autorizzazione generale generica entro 15 mesi dall’entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/2006; pertanto l’ultima data utile alla presentazione è il 28/07/2007. 2 LEGGE - AUTORIZZAZIONI Gli obblighi di legge, nel caso specifico quelli contenuti nel Dlgs 152/06 devono essere rispettati sempre, anche se non esplicitamente citati come prescrizioni nel provvedimento di autorizzazione che la Ditta possiede. 3 DURATA AUTORIZZAZIONI Le autorizzazioni hanno validità 15 anni. La domanda di RINNOVO per gli impianti autorizzati con procedura ordinaria deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. 4 CONFERENZA DI SERVIZIO Ai fini del rilascio dell’autorizzazione in procedura ordinaria, la Provincia indice una Conferenza di Servizi istruttoria (non decisoria) ai sensi della L. 241/90 entro trenta giorni dalla ricezione della domanda (se completa degli elementi fondamentali). L’invito alla Conferenza di servizi viene spedito dalla Provincia generalmente solo al Sindaco del Comune in cui ricade lo stabilimento e solo per conoscenza alla ditta interessata; quest’ultima è invitata a far pervenire al Comune copia della domanda di autorizzazione spedita alla Provincia (qualora non l’avesse già fatto) al fine di permettere al Comune di esprimersi in sede di Conferenza. 5 CONVOGLIAMENTO DELLE EMISSIONI: Ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale deve avere un solo punto di emissione solo in caso di impossibilità tecnica ampiamente motivata può essere autorizzato un nuovo impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale con più punti di emissione gli impianti anteriori al 2006 e al 1988 si adeguano alle succitate prescrizioni entro i 3 anni successivi al primo rinnovo dell’autorizzazione effettuato ai sensi dell’art. 281 comma 1 in sede di autorizzazione la Provincia può considerare più impianti: - con caratteristiche tecniche e costruttive simili - aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee - localizzati nello stesso luogo - destinati a specifiche attività tra loro identiche come un unico impianto 6 EMISSIONI DIFFUSE Tutte le emissioni convogliabili devono essere convogliate la Provincia dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse sulla base delle migliori tecniche disponibili. in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario, o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale la Provincia dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse, anche in mancanza del requisito di disponibilità di cui all’art. 268 lett. aa) riferito alle migliori tecniche disponibili. 7 TRASFERIMENTO DI IMPIANTO Non esiste più la domanda di trasferimento di impianto (ex art. 15 b), nella fattispecie si dovrà inoltrare preventiva domanda di autorizzazione come nuovo impianto avendo cura di comunicare successivamente la data di cessazione dell’attività nel sito da cui ci si trasferisce al fine della revoca della vecchia autorizzazione. 8 RESTITUZIONE PRATICHE INCOMPLETE Le pratiche presentate che risulteranno non conformi ai modelli pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova o carenti delle informazioni richieste verranno restituite al mittente per evitare inutili allungamenti delle tempistiche di istruttoria dovute ad incompletezze per cui necessitano convocazioni e richieste di integrazione che appesantiscono l’iter autorizzativi a discapito delle altre pratiche in attesa di istruttoria. 9 ARCHIVIAZIONE PRATICHE Si ribadisce che nel caso in cui una Ditta non risponda alle richieste dell’Amministrazione entro i termini previsti si procederà all’archiviazione della pratica; non sarà possibile per la Ditta riattivare l’iter autorizzativo se non ripresentando la domanda di autorizzazione. 10 PROROGHE La richiesta di proroghe deve essere sempre esaurientemente e tecnicamente motivata e deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per permettere all’Amministrazione di valutarla e dare l’assenso; si ricorda che in mancanza di assenso scritto resta in vigore la scadenza originariamente prevista, NON vale il silenzio assenso. 11 FAX E’ possibile inviare documenti di poche pagine via fax, questi hanno valore legale, è indispensabile però per motivi amministrativi specificare che tali documenti sostituiscono l’originale, se non si vuole inviarli anche per posta oppure specificare che segue lettera o raccomandata se si vogliono inviare anche in queste forme. 12 IMPIANTI TERMICI A) IMPIANTI TERMICI INSERITI NEL CICLO PRODUTTIVO 1. Potenzialità > Soglia art. 269 comma 14: AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art 269 titolo I per le pratiche in procedura ordinaria o adesione all’autorizzazione a carattere generale per le attività in deroga 2. Potenzialità < soglia art. 269 comma 14: niente b) impianti termici civili 1. potenzialità < 0,035 mw : niente 2. potenzialità > Soglia art. 269 comma 14 oppure casi particolari previsti art. 282 comma 1: AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art 269 titolo I per le pratiche in procedura ordinaria o adesione all’autorizzazione a carattere generale per le attività in deroga 3. 0,035 MW < pot. < soglia art. 269 comma 14: denuncia di installazione o modifica ai sensi del titolo ii - nuovo impianto / modifiche: entro 90 gg dall’installazione - impianti esistenti (tranne quelli art. 9-10 l.615/66): entro 28/04/2007 per le inottemperanze sono previste sanzioni specifiche ai sensi dell’art. 288
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA - Procedura ordinaria Chi La Provincia autorizza gli impianti / le attività, ai sensi dell’art. 269 parte V del D.Lgs. 152/2006 L’autorizzazione è preventiva per i nuovi impianti, le modifiche ed i trasferimenti. La Ditta è tenuta ad eseguire il controllo delle emissioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e in riferimento alle eventuali ulteriori disposizioni prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Provincia di Padova. Le Provincie si avvalgono delle’ARPA quale organo deputato ai controlli su tutto il territorio di propria competenza. Come PUNTO 1: L’autorizzazione è preventiva e viene rilasciata dalla Provincia competente per territorio, previa Conferenza di servizi istruttoria al quale viene di norma invitato il Sindaco del Comune di ubicazione dell’impianto per cui si presenta la domanda al fine di acquisire un parere. PUNTO 2: La domanda, obbligatoriamente predisposta sull’apposito modello, pena la restituzione, completa di marca da bollo (attualmente da Euro 14,62) va indirizzata alla Provincia; copia per conoscenza va inviata al Sindaco del Comune ove è ubicato l’impianto produttivo per cui si presenta domanda. PUNTO 3: In generale, una volta rilasciata l’autorizzazione ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali, la ditta è tenuta a comunicare l’avvio dell’impianto ed i dati sugli inquinanti emessi alla Provincia ed al Sindaco del Comune di ubicazione dell’impianto stesso, con dichiarata la realizzazione dell’impianto nel rispetto di quanto richiesto e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Si invita comunque a leggere attentamente le prescrizioni per eventuali ulteriori indicazioni. PUNTO 4: Ai sensi dell’art. 272 comma 5, non si applica il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006: - agli impianti e alle attività elencati nella parte I dell’All. 4 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 (impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti) - agli impianti destinati alla difesa nazionale - alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - agli impianti di distribuzione dei carburanti, ad eccezione degli artt. 276 e 277 che vengono ad essi applicati PUNTO 5: Ai sensi dell’art. 269 comma 14 e 16 non sono soggetti ad autorizzazione: - impianti di combustione previsti dall’art. 269 comma 14 (a biomasse, a olio combustibile, a gas metano o GPL, a biogas…) con potenzialità inferiori alle soglie indicate - gruppi elettrogeni di cogenerazione previsti dall’art. 269 comma 14 con potenzialità inferiori alle soglie indicate - impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi (l’esenzione non è applicabile in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nell’ All. 1 parte II) - impianti di deposito di oli minerali compresi i gas liquefatti (i gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse; la Provincia può prevedere apposito provvedimento con ulteriori prescrizioni specifiche) Tali attività/impianti non sono soggetti ad autorizzazione in procedura normale né ad autorizzazione a carattere generale PUNTO 6: Ai sensi dell’art. 281, i gestori degli impianti/attività, in esercizio alla data 28/04/2006, che non ricadevano nell’applicazione del DPR 203/88 ma ora ricadono nell’applicazione del Titolo I, nel caso siano soggetti ad autorizzazione: - Presentano relativa domanda ai sensi dell’art. 269 ovvero ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 entro 28/10/2007 - Si adeguano alle disposizioni del Titolo I entro il 28/04/2009 PUNTO 7: Coloro che hanno silos inseriti nel ciclo produttivo e vogliono ottenere deroga dalle prescrizioni inerenti la forma dei camini e la posizione dei fori di prelievo, ed esonero dal controllo annuale delle emissioni, devono esplicitarne la richiesta nella relazione tecnica allegata alla domanda; è possibile richiedere tale deroga per: - le emissioni di sostanze polverulente, comprese le ceneri leggere, da silos dotati di impianti di abbattimento che assicurino almeno un’emissione di polveri inferiore a 20 mg/Nmc; - le emissioni di sostanze volatili da silos dotati di impianti di abbattimento adeguati che assicurino un’efficienza di abbattimento almeno del 90%, di cui si dovrà allegare, la relativa scheda tecnica, che sarà valutata in fase di istruttoria. Per ottenere tale deroga E’ INDISPENSABILE che la ditta dichiari di rispettare i seguenti requisiti: 1. i silos non devono contenere né emettere sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006; 2. i silos non devono contenere né emettere le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. Si precisa che per tali silos dovranno essere rispettate ugualmente le seguenti prescrizioni (che verranno riportate in autorizzazione): - dovrà essere apposta su ogni camino presente nell’impianto apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione del silos stesso; - la Ditta dovrà dotarsi di un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell’impianto produttivo), secondo il modello previsto dall’appendice 2 dell’all. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame. Norma D.Lgs. 152/2006 - L.R. 33/85 - L.R. 28/90 IMPIANTI TERMICI AD USO PRODUTTIVO Chi A seconda della potenzialità dell'impianto termico gli adempimenti sono diversi: 1. Potenzialità > alle soglie sotto riportate: AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art 269 titolo I presentando adesione all’autorizzazione a carattere generale inserita nell’apposita sezione o domanda di autorizzazione in procedura ordinaria. SOGLIA 1 MW: - impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, alimentati a biomasse di cui all’All. 10 alla parte V del D.Lgs.152/2006, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel; - gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina; SOGLIA 3 MW: - impianti di combustione alimentati a metano o a GPL; - impianti di combustione, ubicati all’interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, se l’attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte IV del D.Lgs.152/2006 e tali procedure sono state espletate; - impianti di combustione alimentati a biogas di cui all’All. 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006; - gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL; SOGLIA 0,3 MW: - impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione; SOGLIA 5 MW: - impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue se alimentati a metano o GPL; SOGLIA 2,5 MW: - impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue se alimentati a gasolio. 2. Potenzialità < soglia art. 269 comma 14: nessun adempimento norma d.lgs. 152/2006 - parte v - titolo ii
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